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FiEle, eIDAS e UETA: cosa prevedono per le firme elettroniche

In Svizzera, nell’Unione europea e negli Stati Uniti sono in vigore leggi diverse che regolano l’utilizzo delle firme elettroniche. Anche se alcuni concetti e requisiti possono sembrare simili, ci sono differenze importanti. Ecco una panoramica.

Svizzera: FiEle

In Svizzera è in vigore la Legge federale sulla firma elettronica (FiEle). Tra le altre cose, questa legge definisce i tre aspetti seguenti:

  • i requisiti posti alla qualità di determinati certificati digitali e alla loro utilizzazione.

  • le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (servizi di certificazione), ad esempio SwissSign, possono essere riconosciuti.

  • i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Ad esempio, questa legge e i relativi allegati definiscono esattamente quali informazioni devono contenere i certificati e quali altri elementi possono contenere. Indica inoltre a chi possono essere rilasciati e quali condizioni devono essere soddisfatte a tale scopo. Prevede, ad esempio, che le persone fisiche debbano provare la loro identità.

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La FiEle riconosce quattro categorie di firme elettroniche: 

  • firma elettronica semplice (FES)

  • firma elettronica avanzata (FEA)

  • firma elettronica regolamentata

  • firma elettronica qualificata (FEQ)

È importante sapere che la firma elettronica semplice (FES) viene menzionata e regolamentata in modo molto generico nel testo legislativo. Tuttavia, il concetto di FES viene spesso utilizzato per tutti i tipi di firme che non soddisfano i requisiti previsti per una firma avanzata e qualificata. La FiEle le definisce genericamente firme elettroniche.

Gli standard di firma e i relativi casi d’uso

Quali sono le differenze tra FES, FEA e FEQ? E quale firma viene utilizzata per quale scopo? Troverete ulteriori approfondimenti nel nostro articolo informativo.

Leggi l’articolo

UE: eIDAS

Nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE) è in vigore da luglio 2016 il regolamento «eIDAS» (Regulation on electronic Identification, Authentication and trust Services) che disciplina tutti gli aspetti relativi all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari. L’obiettivo del regolamento è quello di creare uno standard uniforme nell’UE che garantisca di stipulare contratti digitali giuridicamente sicuri a livello transnazionale. Promuove inoltre l’istituzione di ulteriori servizi fiduciari a sostegno della digitalizzazione.

L’eIDAS suddivide le firme elettroniche in tre categorie:

  • firma elettronica semplice
  • firma elettronica avanzata
  • firma elettronica qualificata
Il regolamento eIDAS nel dettaglio

Quali sono le differenze tra FiEle ed eIDAS?

Anche se entrambe le leggi individuano una firma elettronica qualificata, non si tratta della stessa firma, in quanto i requisiti previsti sono leggermente diversi. Le infrastrutture previste sono diverse e le firme sono riconosciute solo ai sensi della rispettiva legge.

Pertanto, chiunque stipuli contratti con partner all’interno dell’UE/dello SEE o ai sensi delle leggi di un Paese dell’UE/dello SEE deve apporre una firma elettronica conforme al regolamento eIDAS. In questo caso il riconoscimento ai sensi della FiEle non è sufficiente all’interno dell’UE.

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Le firme di SwissSign sono conformi al regolamento eIDAS?

Al momento, SwissID Sign supporta solo le firme ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle), che sono quindi consentite e legalmente valide soltanto per i contratti sanciti secondo il diritto svizzero. L’obiettivo è ottenere la conformità al regolamento eIDAS (Unione europea) nel corso del 2024. 

Maggiori informazioni su SwissID Sign

Con Let’s Sign offriamo già oggi la possibilità di apporre firme legalmente valide in base al diritto dell’UE. La soluzione on-premise è in grado di elaborare firme conformi al regolamento eIDAS.

Maggiori informazioni su Let’s Sign

Stati Uniti: UETA ed ESIGN Act

Negli Stati Uniti è l’Uniform Electronic Transactions Act (UETA) a disciplinare dal 1999 l’uso delle firme elettroniche. Non si tratta tuttavia di una legge vincolante: viene applicata solo negli Stati in cui i legislatori la adottano. 

Nel 2000 è stato approvato l’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act) per evitare conflitti tra le diverse leggi in vigore nei singoli Stati. Questa legge federale ha validità in tutti i 50 Stati e prevede che ogni Stato debba riconoscere le firme elettroniche e disporre di una legge che le disciplini, che non deve essere però necessariamente l’UETA. L’UETA è stata adottata da 49 Stati federali, dal District of Columbia, da Porto Rico e dalle Isole Vergini Americane. New York ha invece scelto di approvare una legge statale.

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Somiglianze e differenze


L’UETA e l’ESIGN Act hanno alcuni elementi in comune: ad esempio, i requisiti per il riconoscimento di una firma elettronica sono gli stessi. Si distinguono però per altri aspetti. Ad esempio, l’ESIGN Act disciplina le transazioni con altri Paesi o fra Stati federali, mentre l’UETA si concentra in particolare su transazioni e accordi commerciali e questioni governative.

L’ESIGN Act nel dettaglio

L’UETA nel dettaglio
 

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